31 Aug
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Con il decreto agosto è diventato più facile deliberare gli interventi di ristrutturazione in condominio previsti dal superbonus 110. Viene infatti ridotto il quorum per l'approvazione dei lavori.

L'articolo 63 "Semplificazione procedimenti assemblee condominiali" del decreto agosto (decreto legge 14 agosto 2020, n. 104), recita:

"All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, è inserito il seguente: '9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio'".

Questo quindi significa che i lavori devono essere approvati dalla maggioranza dei partecipanti all'assemblea di condominio, ma i partecipanti ora devono rappresentare almeno 1/3 - non i 2/3 - del valore dell'edificio condominiale.

Ricordiamo che è l'articolo 119 del decreto rilancio che stabilisce i soggetti beneficiari delle detrazioni 110, che sono:

  • condomini;
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari - limitatamente all'ecobonus 110%, questi soggetti possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
  • istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazione di volontariato e associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
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